Sono reperibili in commercio al dettaglio i seguenti oli:
- olio d’oliva vergine;
- olio d’oliva
- olio di sansa d’oliva.
Gli oli di oliva vergini sono ottenuti, soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni da non causare alterazioni dell’olio, dal frutto dell’olivo (drupa) che non deve subire alcun trattamento diverso dalla defoliazione, dal lavaggio, dalla gramolatura a freddo, dalla centrifugazione, dalla decantazione senza l’utilizzazione di solventi o coadiuvanti ad azione chimica o biochimica e senza processi di riestirificazione e miscelazione con oli di altra natura.
Gli oli d’oliva vergini così ottenuti sono classificati nel modo seguente:
- Olio extra vergine d’oliva, l’olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo 0,8 g per 100 g con altre caratteristiche rilevabili nell’Allegato 1 del Regolamento delegato ( UE) 2015/1830 della Commissione dell’8 luglio 2015 (categoria 1);
- Olio d’oliva vergine, l’olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo 2 g per 100 g con altre caratteristiche rilevabili nell’Allegato 1 del Regolamento delegato ( UE) 2015/1830 della Commissione dell’8 luglio 2015 (categoria 2).
Oltre all’olio d’oliva vergine sono presenti sul mercato anche:
- l’olio d’oliva (non vergine) ottenuto dal taglio di olio d’oliva raffinato con olio d’oliva vergine, con acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g con altre caratteristiche rilevabili nell’Allegato 1 del Regolamento delegato ( UE) 2015/1830 della Commissione dell’8 luglio 2015 (categoria 5);
- l’olio di sansa d’oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa raffinato con olio d’oliva vergine, con acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g con altre caratteristiche rilevabili nell’Allegato 1 del Regolamento delegato ( UE) 2015/1830 della Commissione dell’8 luglio 2015 (categoria 8).